Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
(pubblicata su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 81 del 7/04/1998)
SOMMARIO
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Art. 5. - Gestione dell'ernergenza in caso di incendio
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. - Entrata in vigore
ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI
INSORGENZA DEGLI INCENDI
ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI
INCENDIO
ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI
INCENDIO
ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI
INCENDI
ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI
PROTEZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN
CASO DI INCENDIO
ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO
DELL'ATTIVITA'.
ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA'
PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le
misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre
1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono